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15 aprile 2020 - Credito d’imposta sul canone di locazione dei negozi
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 65 Decreto legge n. 18 del 2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11.03.2020 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Le attività alle quali non si applica sono:
- Ipermercati, supermercati, discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Inoltre:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
L’agevolazione consiste nel riconoscimento, per l’anno 2020, di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020.
Il credito matura a seguito dell’avvenuto pagamento del canone.
Gli immobili devono rientrare nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi).
Sono esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali. Inoltre, restano esclusi i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con Modello F24.
A tal fine, è stato istituito il codice tributo 6914 denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - art. 65 del D.L. 17.0,3.2020, n. 18”. Il codice va esposto nella Sezione Erario nella colonna “importi a credito compensati”. Se invece il contribuente deve riversare l’agevolazione deve utilizzare la colonna “importi a debito versati”.
Come anno di riferimento va inserito “2020”.
Il codice tributo è utilizzabile dal 25 marzo 2020.
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