GE. DA. sas di Giancarlo Chillè & C.
Gestione Elaborazione Dati Aziendali
SOMMARIO
1. Contratto scritto - 2. Durata massima - 3. Contratto assistito - 4. Causali - 5. Proroghe - 6. Numero massimo di lavoratori a termine - 7. Vacanza contrattuale (Stop & Go) - 8. Prosecuzione di fatto - 9. Diritto di precedenza - 10. Comunicazioni - 11. Computabilità - 12. Principio di non discriminazione - 13. Cessazione del contratto a tempo determinato - 14. Contribuzione addizionale - 15. Casistiche.
Il contratto a tempo determinato è una tipologia contrattuale sovente utilizzata dagli Studio professionali ma anche il contratto con più regole e limiti tra quelli previsti dal nostro Legislatore. Questi limiti sono stati contemplati in attuazione di quanto il Legislatore europeo ha precisato con la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999: “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”. Proprio in virtù di questo disposto, prima il D. Lgs. n. 368/2001 e poi il cd. Jobs Act (D. Lgs. n. 81/2015), hanno fornito indicazioni limitatrici a questo contratto di lavoro. La Legge n. 183/2014 (legge delega del Jobs Act), all’art. 1, ha stabilito che era necessario “Promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti.”. Da questa affermazione è nato l’art. 1 del D. Lgs. n. 81/2015 (cd. Testo Unico dei contratti di lavoro) che stabilisce che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. Questo assunto, per quanto il Legislatore non imponga l’assunzione esclusivamente a tempo indeterminato, sancisce tre regole non scritte:
1) le agevolazioni devono essere concesse prevalentemente ai rapporti a tempo indeterminato;
2) gli Organi di vigilanza qualora verifichino il mancato rispetto delle regole di un contratto di lavoro, riconducono quel contratto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
3) i contratti non a tempo indeterminato devono avere dei limiti tali da disincentivarne l’utilizzo.
Prendendo spunto da quest’ultima regola non scritta, il Legislatore ha disseminato, tra le norme sul contratto a tempo determinato, una serie di limiti che, se violati, possono portare a sanzioni in capo al datore di lavoro. Questi i principali limiti previsti dal Legislatore, all’interno degli articoli dal 19 al 29 del D. Lgs. n. 81/2015, che normano il contratto a tempo determinato, e che hanno subito modifiche con il cd. “Decreto dignità”.
Alcune di queste regole possono essere riviste dalla contrattazione collettiva. Infatti, il Legislatore, nella disciplina delle modalità di utilizzo del contratto a termine, ha previsto la possibilità che siano prioritariamente “le parti” (sartoriale e sindacale) a regolare la materia attraverso un accordo collettivo, affinché possano rivedere le regole del gioco in base alle peculiarità del settore di appartenenza. Parliamo della durata massima, della vacanza obbligatoria tra due contratti a termine, del limite massimo di utilizzo di questa fattispecie contrattuale, del diritto di precedenza e delle comunicazioni alle rappresentanze sindacali. L’importante è che la contrattazione collettiva sia sottoscritta con associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 51 D.Lgs. n. 81/2015), proprio come succede per quanto riguarda il CCNL degli Studi professionali.
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