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30 marzo 2020 - Indennità di 600 euro: a chi e come

Tra le disposizioni introdotte dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) vi è l’introduzione di una indennità di 600,00 € da parte dell'Inps. Tale indennità si riferisce al mese di marzo 2020 e può essere riconosciuta, previa domanda telematica, ai seguenti soggetti:

  • liberi professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020, compresi gli associati degli studi professionali o le società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione Separata Inps, a condizione che non abbiano un altro trattamento pensionistico diretto o altre forme di previdenza obbligatoria (art. 27);
  • co.co.co con rapporto attivo al 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione Separata Inps, sempre a condizione che non abbiano un altro trattamento pensionistico diretto o altre forme di previdenza obbligatoria (art. 27);
  • iscritti alla Gestione Inps: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri. A condizione che non abbiano un altro trattamento pensionistico diretto o altre forme di previdenza obbligatoria esclusa la Gestione Separata (art. 28);
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro in una data tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, condizione che non abbiano un altro trattamento pensionistico diretto (art. 29);
  • lavoratori agricoli a tempo determinato purché possano far valere nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione (art. 30);
  • lavoratori dello spettacolo, iscritti all'ex Enpals con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo, con un reddito 2019 inferiore a 50.000 € e non titolari di trattamento pensionistico diretto o di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (art. 38).

Le indennità non sono cumulabili, non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza e non concorrono alla formazione del reddito.

L’Inps ha informato che, dato l’ingente numero di soggetti interessati (circa 5.000.000) si dovrà presentare domanda telematica all’Inps utilizzando i consueti canali telematici dell’Inps (pertanto è necessario essere in possesso del pin o SPID o Carta d'identità elettronica 3.0 o CNS con pin). A tal proposito con il messaggio 26 marzo 2020, n. 1381, l’Inps ha reso noto che sta pianificando interventi per semplificare l’accesso ai servizi web e quindi la presentazione delle domande (anche solo utilizzando la prima parte del PIN ricevuta via SMS o mail) nonché per l’attribuzione del PIN dispositivo. Le domande, ad ogni modo, saranno rese disponibili a partire dal 1 aprile 2020. Tale indennità si riferisce al solo mese di marzo, ma si è già ipotizzato si riproporrà anche per il mese di aprile.

I soggetti che restano esclusi dalle indennità erogate dall'Inps, quali i professionisti iscritti alle Casse professionali di appartenenza, possono comunque attingere al Fondo di ultima istanza di cui all'art. 44 (se ne possiedono i requisiti).

L'indennità spetta anche ai soci di SNC e SRL e quindi non soltanto alle ditte individuali (chiarimento sempre fornito dal MEF), avendo l'indennità una natura personale.

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