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7 dicembre 2010 - Maxi sanzione contro il lavoro sommerso

L’art. 4 della Legge del 4 novembre 2020, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), al fine di contrastare il “lavoro nero”, apporta un’ampia modifica alle previsioni di cui all’articolo 3 del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73, introducendo rilevanti novità in tema di maxi sanzione per il lavoro sommerso. La riformulazione dell’istituto ridefinisce l’ambito di applicazione, i soggetti titolari del potere di contestazione dell’illecito e le modalità procedurali di adozione del provvedimento e di irrogazione della sanzione, nonché il relativo regime sanzionatorio. La maxi sanzione trova applicazione con riferimento a prestazioni di natura subordinata non formalizzate attraverso la preventiva comunicazione al Centro per l’impiego. Inoltre, i datori di lavoro che spontaneamente intendono regolarizzare i rapporti di lavoro godono di una sanzione ridotta.

Infine, non è prevista l’applicazione della maxi sanzione nel caso in cui il datore di lavoro, seppure in ritardo, comunichi con effetto retroattivo il giorno reale di inizio del rapporto.

Le nuove sanzioni operano a partire dal 24 novembre 2010.

Gli organi competenti a contestare ed irrogare la sanzione sono tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza, mediante il verbale unico di accertamento e notificazione. Infatti, in relazione alle violazioni amministrative di esclusiva competenza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, gli organi di vigilanza continuano ad inviare le relative segnalazioni alle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti, che provvederanno ai conseguenti adempimenti.

La sanzione amministrativa va da € 1.500,00 ad € 12.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

In caso di regolarizzazione del rapporto solo successivamente rispetto all'effettiva instaurazione, la sanzione va da € 1.000,00 ad € 8.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di €. 30,00 per ciascuna giornata di lavoro irregolare.

In entrambe le ipotesi di illecito, il personale ispettivo dovrà ammettere il trasgressore al pagamento della sanzione in misura ridotta  ex art. 16 Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il personale ispettivo, qualora riscontri ipotesi di “lavoro nero” alle quali è applicabile la maxi sanzione, deve diffidare il trasgressore  ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

La diffida non è applicabile in caso di lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari privi di idoneo permesso di soggiorno e di minori non occupabili.

La sanzione civile per il mancato versamento dei premi e dei contributi prevede che l’importo sia aumentato del 50%. Inoltre, è venuto meno il limite minimo di € 3.000,00.

La sanzione per la mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego è assorbita nella fattispecie più grave della maxi sanzione per i lavoratori dipendenti; rimane applicabile in tutti gli altri casi, diversi dal lavoro subordinato, in cui è prevista la comunicazione del rapporto.

Il presupposto ai fini dell’applicazione della max sanzione è dato dall’individuazione del lavoro sommerso derivante dall’impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.

La formulazione legislativa si riferisce esclusivamente ai lavoratori subordinati, alle dipendenze di datori di lavoro privati, ovvero anche di enti pubblici economici. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

L’adozione della maxi sanzione non è consentita in riferimento ai rapporti di lavoro genuinamente instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati, per i quali non è stata effettuata, qualora normativamente prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego. Mentre,  rimane ferma la sanzione per l’omessa comunicazione.

Il requisito della subordinazione è dato per accertato; troverà applicazione, quindi, la maxi sanzione qualora non siano stati effettuati i relativi e diversi adempimenti formalizzati nei confronti della pubblica amministrazione, utili a comprovare la regolarità del rapporto.

È possibile applicare la maxi sanzione qualora manchi:

- comunicazione DNA Inail preventiva (art. 23 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124);

- comunicazione all’Inps/Inail;

- documentazione per la verifica della autonomia del rapporto.

La maxi sanzione va a sommarsi a tutte le altre sanzioni previste dall’ordinamento nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro cui si applichi la maxi sanzione non è soggetto alla specifica sanzione (da € 100,00 a € 500,00).

La specifica sanzione risulta comunque applicabile in tutti gli altri casi, diversi dal lavoro subordinato, in cui è prevista la comunicazione del rapporto al Centro per l’impiego (collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, associazioni in partecipazione, tirocini) e con riferimento a rapporti di natura subordinala quando la mancata tempestiva comunicazione non dia luogo alla contestazione della maxi sanzione.

In caso di formale instaurazione di rapporti di lavoro autonomi o parasubordinati nel rispetto dei relativi obblighi di natura documentale, la differente qualificazione degli stessi in chiave subordinata, operata dagli organi di vigilanza in sede di accertamento ispettivo, non comporta l’applicazione della maxi sanzione.

Non è soggetto alla maxi sanzione il datore di lavoro che regolarizzi spontaneamente e, integralmente, per l’intera durata, il rapporto di lavoro, avviato originariamente senza una preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione.

La regolarizzazione spontanea avviene se entro la scadenza del 1° adempimento contributivo (16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto), il datore di lavoro effettua la comunicazione al Centro per l’impiego da cui risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.

Successivamente alla suddetta scadenza, invece, il datore di lavoro deve:

- denunciare spontaneamente la propria situazione debitoria entro e non oltre 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi riferiti al 1° periodo di paga;

- versare gli interi importi dei contributi o premi dovuti agli Istituti previdenziali per tutto il periodo di irregolare occupazione entro 30 giorni dalla denuncia;

- effettuare la comunicazione al Centro per l’impiego da cui risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.

Rimane, in ogni caso, ferma la sanzionabilità della tardiva comunicazione.

La maxi sanzione non è applicata qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.

Al fine di dimostrare di non voler occultare il rapporto di lavoro, è possibile produrre DM10, EMENS, UNIEMENS. Non è sufficiente produrre Libro Unico del Lavoro, contratto individuale di lavoro, tessera personale di riconoscimento, documentazione assicurativa o fiscale.

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