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26 marzo 2020 - Misure a sostegno della liquidità delle imprese
L’art. 56 D.L. 17 marzo 2020, n. 70 prevede una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, definita come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.
Il comma 2 del suindicato articolo di legge prevede che le aperture di credito accordate sino a revoca e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020) non possono essere revocati (sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata) fino alla data del 30 settembre 2020.
Inoltre, la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla data del 30 settembre 2020, alle stesse condizioni e senza alcuna formalità.
Infine, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La misura si rivolge alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie.
A tal fine, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19.
La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data del 17 marzo 2020 non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come deteriorato.
È sufficiente inoltrare una semplice alla banca o altro intermediario finanziario creditore, o una mera comunicazione di volersi avvalere della moratoria, con allegata la relativa autocertificazione dei requisiti. L’autocertificazione è rilasciata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e contiene la dichiarazione di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. Nella suddetta comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria, di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa e di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000.
Le banche non possono valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali (non si tratta di concessioni), in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori. Pertanto la moratoria si applica tout court. Ovvero le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge. Ciò non implica che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi indicati.
Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ai sensi art. 56, c. 2, lett. c), gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi.
Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ai sensi art. 56, c. 2, lett. c), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista). Per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti
già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.
Il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.
Possono accedere alle misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso, sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita Iva (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).
Per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis, vale a dire non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Può ricorrere alle moratorie anche l’impresa in bonis, anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
È opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI.
Resta in vigore anche (ma si tratta di situazione assolutamente diversa e ulteriore) la possibilità di chiedere alle banche il rinvio di un anno del pagamento o la rimodulazione del piano di finanziamento prevista dall’Accordo per il Credito 2019 dell’Abi, che ha esteso la sua applicabilità anche al 2020.
Se vuoi ottenere il fac-simile della comunicazione alle banche per la fruizione dell’art. 56 D.L. 18/2020 o il fac-simile dichiarazione sostitutiva, compila il form qui sotto.
Il prezzo del servizio è di 5,00 € + IVA cadauno (6,10 € IVA compresa cadauno)
Puoi effettuare il pagamento a mezzo Bonifico Bancario intestato a Ge. Da. Sas di G. Chillè & C. - IBAN: IT69L0310404803000000821298 - Causale: fac-simile comunicazione banche
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