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7 dicembre 2010 - Momento di emissione della fattura

La fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente (salvo eccezioni) si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.

Distinguendo tra le varie tipologie di fatture possiamo effettuare la seguente distinzione.

Fattura immediata

Cessioni di beni: se mobili la fattura è emessa il giorno della consegna o spedizione dei beni; se immobili la fattura è emessa il giorno della stipulazione del contratto.

Prestazioni di servizi: il giorno del pagamento del corrispettivo.

Le cessioni, i cui effetti traslativi si producono posteriormente, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti sono assimilate alle cessioni, senza che la clausola produca alcun effetto e, pertanto, si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione o, viceversa, della stipula, a seconda che afferiscano a beni mobili o immobili.

In tutti i casi, è possibile procedere alla fatturazione anticipata.

Fattura differita

Cessioni beni mobili: la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla data di consegna o spedizione della merce (Solo se la consegna risulta da documento di trasporto o di consegna o altro documento idoneo quale, ad esempio, lo scontrino "parlante" o la ricevuta "integrata”. In questo caso la fattura deve contenere anche le seguenti indicazioni: data e numero del documento di trasporto (dello scontrino "parlante" o della ricevuta "integrata”); nel caso in cui lo stesso, per esigenze organizzative dell'azienda, risulti formato in data anteriore a quella di consegna o spedizione dei beni, sul documento dovrà essere indicata anche la data di inizio del trasporto; ai fini della fattura differita, invece, si potrà fare riferimento alla data di formazione del documento.

Cessioni effettuate a terzi dal cessionario per tramite del proprio cedente: entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.

Nei casi di vendita con riserva di gradimento di cui all’art. 1520 del Codice Civile e nel caso di vendita a prova di cui all’art. 1521 del Codice Civile, in generale, per i beni mobili il momento di effettuazione dell'operazione, che determina il termine entro il quale deve essere emessa la fattura, è quello della consegna o spedizione; per quanto riguarda, invece, le cessioni con effetti traslativi sospesi o differiti, deve essere considerato il momento in cui tali effetti si producono.

Comunque, sempre nel caso dei beni mobili, l'operazione deve intendersi effettuata dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (con indicazione della causale del trasporto diversa dalla vendita sul documento di trasporto).


Esistono poi degli speciali momenti impositivi come di seguito schematizzato.


Cessioni di beni mobili o immobili i cui effetti traslativi si producono posteriormente ( Escluse le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti.)

Quando gli effetti traslativi si producono e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.


Cessioni di beni per atto della pubblica autorità

Pagamento del corrispettivo


Cessioni di beni periodiche o continuative in esecuzione di contratti di somministrazione

Pagamento del corrispettivo


Passaggio di beni dal committente al commissionario

Vendita dei beni da parte del commissionario


Destinazione al consumo personale o familiare o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa (cessione di beni)

Prelievo dei beni


Prestazioni di servizi effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa

Momento di resa della prestazione, ovvero se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese

Ci si riferisce ad ogni operazione di valore superiore a € 25,82, a condizione che l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile e ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e

ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici.


Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori

Rivendita a terzi, ma per i beni non restituiti il momento impositivo è la scadenza del termine convenuto tra le parti e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione


Assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa

Data del rogito notarile


Assegnazioni in godimento di abitazioni ai soci delle cooperative a proprietà indivisa

Data di pagamento del corrispettivo


Cessioni di beni con prezzo da determinare in base a disposizioni legislative, usi commerciali, accordi collettivi, clausole contrattuali e commisurate ad elementi non ancora conosciuti alla data di consegna o spedizione ( D.M. 15.11.1975)

Può essere emessa fattura entro il mese successivo a quello in cui gli elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato.

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