GE. DA. sas di Giancarlo Chillè & C.

Gestione Elaborazione Dati Aziendali

Rettifiche fiscali IRES

Il reddito d’impresa, nel regime di contabilità ordinaria, è determinato apportando all’utile o alla perdita, risultante dal conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni previste dal capo II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Sono previste anche regole speciali per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs).

Il bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa (per le società di capitali).

Non è consentito “inquinare” il bilancio con poste di natura esclusivamente fiscale.

La dichiarazione dei redditi si compila con l’inserimento delle variazioni in aumento e delle variazioni in diminuzione.

Le variazioni in aumento comprendono i costi fiscalmente deducibili di ammontare inferiore rispetto all’ammontare civilistico, nonché i ricavi tassabili di ammontare superiore rispetto a quello civilistico.

Per quanto riguarda le variazioni in diminuzione, il conto economico comprende componenti positivi di reddito che non sono tassabili, o per i quali è possibile rinviare la tassazione, ripartendola su più esercizi futuri; inoltre, l’ammontare di un costo fiscalmente deducibile potrebbe essere maggiore di quello iscritto nel conto economico.

Tali variazioni sono relative a disposizioni, di natura tributaria, per determinare, dal risultato di bilancio, l’imponibile fiscale.

Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza (Art. 109, comma 4, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).


Di seguito si elencano le principali variazioni dei dati di conto economico.


1) Ricavi delle vendite al netto di resi, sconti commerciali e abbuoni

- Autoconsumo di beni-merce (Variazione in aumento pari al valore normale dei beni (art. 85, c. 2 Tuir).

- Operazioni con società estere controllate, controllanti o consociate (I componenti di reddito sono valutati al valore normale ex art. 110, comma 7, TUIR). Si effettua la variazione in aumento se i ricavi contabilizzati sono inferiori al valore normale. Per evitare l’applicazione di sanzioni in caso di accertamento si deve predisporre la documentazione sul transfer pricing, comunicandone il possesso nel modello  dichiarativo.

- Reddito minimo per società di comodo.

2) Variazione rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti: rimanenze valutate civilisticamente a valori inferiori a quelli ammessi fiscalmente. Variazione in aumento per il maggior valore fiscale delle rimanenze finali dell’esercizio o variazione in diminuzione per esistenze iniziali valutate a valori fiscali più elevati (corrispondente a variazione in aumento delle rimanenze finali esercizio precedente).

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione: per lavori ultrannuali è eliminata la validità ai fini fiscali della valutazione al costo. Se l’impresa continua a valutare i lavori al costo è necessaria una variazione in aumento.

4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni: gli interessi passivi capitalizzati sul costo dei beni ammortizzabili non sono soggetti ai limiti relativi al 30% del R.O.L.

5) Altri ricavi e proventi

- Rateizzazione delle plusvalenze su beni posseduti da almeno 3 anni. Variazione in diminuzione per l’importo della plusvalenza realizzata o variazione in aumento per la quota imponibile dell’esercizio e per la quota di plusvalenze frazionate di precedenti esercizi (considerare imposte differite).

- Reddito degli immobili non strumentali e non bene-merce. Variazioni derivanti dalla normativa sui redditi fondiari (art. 90 TUIR).

- Redditi dei fabbricati civili locati (non strumentali, né beni-merce). Immobili affittati: variazione in diminuzione per i canoni di locazione contabilizzati. Variazione in aumento pari al maggiore fra rendita catastale rivalutata e canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15% dello stesso, delle spese di manutenzione ordinaria.

- Rendita catastale dei fabbricati civili sfitti (non strumentali, né beni merce). Immobili sfitti: variazione in aumento per rendita catastale rivalutata, eventualmente maggiorata di 1/3.

- Plusvalenze su beni a deducibilità limitata. Variazione in diminuzione per la quota non imponibile (rapporto tra ammortamenti non dedotti e ammortamenti complessivi).

- Plusvalenze su beni ammortizzati solo fiscalmente in via anticipata. In caso di differenza tra valore civile e fiscale del bene (per effetto dello stanziamento in anni precedenti di ammortamenti anticipati), occorre effettuare una variazione in aumento per la maggiore plusvalenza solo fiscale. Variazioni in aumento anche per i beni rivalutati in base all’art. 15, comma 16, Decreto legge 185 del 2008.

- Contributi in conto esercizio non imponibili. Variazione in diminuzione per contribuiti esclusi da IRES in base a norma di legge.

- Contributi in conto capitale non incassati: variazione in diminuzione o variazione in aumento per contributi rilevati in anni precedenti e incassati nell’esercizio.

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

- Acquisti da fornitori domiciliati in “paradisi fiscali” (art. 110, comma 10, TUIR): in presenza dei requisiti di indeducibilità si effettua una variazione in aumento; maggiore imponibile con obbligo di distinta esposizione in dichiarazione per costi black-list.

- Rettifica dei costi eccedenti il valore normale, per operazioni con società estere controllate, controllanti o consociate (art. 110, comma 7, TUIR): variazione in aumento per la quota di costo eccedente rispetto al valore normale.

- Spese di rappresentanza: variazione in aumento per la parte che eccede le soglie stabilite per la deducibilità in base a scaglioni di ricavi (mancato rispetto dei criteri di inerenza e congruità) o variazione in diminuzione per recupero delle quote da precedenti esercizi.

- Spese per beni parzialmente deducibili: variazione in aumento per i costi delle autovetture (10% per auto in uso promiscuo a dipendenti, 60% per auto aziendali ad uso promiscuo, 20% per agenti e rappresentanti).

7) Costi per servizi

- Costi per acquisti di servizi da fornitori domiciliati in paradisi fiscali o da controllate, controllanti, consociate estere: in presenza dei requisiti di indeducibilità si effettua una variazione in aumento; maggiore imponibile con obbligo di distinta esposizione in dichiarazione per costi black-list. Variazione in aumento per la quota di costo eccedente rispetto al valore normale.

- Quota rimborsi spese indeducibili per trasferte a dipendenti, amministratori e collaboratori: variazione in aumento per l’eventuale quota non deducibile (esempio: quota eccedente i limiti giornalieri ammessi fiscalmente).

- Indennità chilometriche per dipendenti, amministratori e collaboratori: variazioni in aumento per la parte di costi eccedenti relativi ai veicoli oltre 17 cavalli (benzina) o 20 (diesel).

- Spese per servizi e opere utilizzabili dalla generalità o categorie di dipendenti: variazione in aumento per l’importo eccedente il 5 per mille del costo del personale.

- Spese di rappresentanza: variazione in aumento per la parte che eccede le soglie stabilite per la deducibilità in base a scaglioni di ricavi (mancato rispetto dei criteri di inerenza e congruità) o variazione in diminuzione per recupero delle quote da precedenti esercizi.

- Spese per alberghi e ristoranti: variazione in aumento derivante dalla deducibilità limitata al 75% delle spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande, escluse quelle sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale di dipendenti e collaboratori e quelle relative a mense e servizi sostitutivi.

- Compensi amministratori non pagati: variazione in aumento per i compensi agli amministratori non pagati nell’anno (entro il 12.01 anno successivo). Variazione in diminuzione per compensi degli anni precedenti pagati nell’anno.

- Contributi associativi non pagati: variazione in aumento per i contributi associativi non pagati nell’anno e variazione in diminuzione per i contributi degli anni precedenti pagati nell’anno.

- Spese per telefoni fissi e mobili: variazione in aumento per il 20% dei costi di telefonia fissa e mobile.

- Spese per utilizzo autovetture: variazione in aumento per i costi per servizi alle autovetture. Variazione in aumento per i costi delle autovetture (10% per auto in uso promiscuo a dipendenti, 60% per auto aziendali ad uso promiscuo, 20% per agenti e rappresentanti).

- Spese immobili civili (non strumentali né beni-merce): variazione in aumento per tutte le spese sostenute.

- Utili ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto: variazione in aumento (art. 109, comma 9, lett. b) TUIR). Deducibili utili ad associati di solo lavoro (art. 95, comma 6, TUIR).

- Spese di manutenzione eccedenti la quota deducibile: variazione in aumento delle spese eccedenti la quota deducibile del costo dei beni ammortizzabili. Variazione in diminuzione dei quinti relativi agli esercizi precedenti. Per i fabbricati strumentali si deve escludere il valore fiscale dell’area pertinenziale

- Spese per fabbricati concessi in uso ai dipendenti: variazione in aumento per l’importo eccedente quello che costituisce reddito per i dipendenti (artt. 95, comma 2, e 51 TUIR). Eccezione per fabbricati concessi in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la residenza per esigenze di lavoro nel Comune in cui prestano l’attività: spese deducibili per il periodo d’imposta di trasferimento e per i due periodi successivi.

8) Costi per godimento beni di terzi

- Leasing immobiliari: variazione in aumento pari al 20% o 30% della quota capitale dei leasing di fabbricati strumentali.

- Canoni leasing e noleggio non deducibili: variazione in aumento dei canoni di competenza non deducibili fiscalmente (esempio: autovetture, telefoni).

9) Salari e stipendi

10) Oneri sociali

11) Tfr: Accantonamenti ai fondi per indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza. Variazione in aumento per l’eccedenza rispetto alle disposizioni legislative e contrattuali.

12) Trattamento di quiescenza e simili: Accantonamenti ai fondi per indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza. Variazione in aumento per l’eccedenza rispetto alle disposizioni legislative e contrattuali.

13) Altri costi: Accantonamenti ai fondi per indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza. Variazione in aumento per l’eccedenza rispetto alle disposizioni legislative e contrattuali.

14) Ammortamento immobilizzazioni immateriali

- Quote di ammortamento indeducibili: variazione in aumento per la quota indeducibile (compreso ammortamento su beni rivalutati per la quota non riconosciuta ai fini fiscali); marchi e avviamento ammortizzabili per 1/18.

- Ammortamenti dedotti in quadro EC: variazione in aumento per gli ammortamenti stanziati in bilancio ma già dedotti in passato nel quadro EC (senza affrancamento).

15) Ammortamento immobilizzazioni materiali

- Ammortamento fabbricati strumentali riferibile al terreno: variazione in aumento dell’ammortamento relativo ai terreni e della quota eventualmente stanziata in misura eccedente a quella ammessa fiscalmente

- Quote di ammortamento indeducibili: variazione in aumento per la quota indeducibile (compreso ammortamento su beni rivalutati per la quota non riconosciuta ai fini fiscali); marchi e avviamento ammortizzabili per 1/18.

- Ammortamenti dedotti in quadro EC: variazione in aumento per gli ammortamenti stanziati in bilancio ma già dedotti in passato nel quadro EC (senza affrancamento).

- Ammortamento veicoli non deducibile: Variazione in aumento per la differenza tra ammortamento stanziato e ammortamento deducibile.

- Ammortamenti civilistici già dedotti fiscalmente: Variazione in aumento per ammortamenti civilistici già dedotti fiscalmente in esercizi precedenti.

- Ammortamento impianti di telefonia fissa e mobile: variazione in aumento per il 20% del costo.

16) Svalutazione crediti dell’attivo circolante

- Svalutazioni crediti non deducibili fiscalmente: variazione in aumento per quota eccedente il limite ammesso fiscalmente.

17) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

- Rimanenze valutate civilisticamente a valori inferiori a quelli ammessi fiscalmente: variazione in aumento per il maggior valore fiscale delle rimanenze finali dell’esercizio. Variazione in diminuzione per esistenze iniziali valutate a valori fiscali più elevati (corrispondente a variazione in aumento delle rimanenze finali nell’esercizio precedente).

18) Accantonamenti per rischi

- Accantonamenti non deducibili fiscalmente: variazione in aumento per accantonamenti non deducibili, mancanti del requisito di certezza e determinabilità oggettiva (l’inden

nità suppletiva di clientela è deducibile con il criterio di cassa).

19) Altri accantonamenti

- Accantonamenti non deducibili fiscalmente: variazione in aumento per accantonamenti non deducibili, mancanti del requisito di certezza e determinabilità oggettiva (l’indennità suppletiva di clientela è deducibile con il criterio di cassa).

20) Oneri diversi di gestione

- Multe e sanzioni: variazione in aumento.

- ICI: l’ICI è indeducibile, variazione in aumento.

- Imposte indeducibili: variazione in aumento, anche in relazione a imposte deducibili ma non pagate entro il 31.12. Variazione in diminuzione per imposte deducibili accantonate in bilanci precedenti e pagate nell’esercizio.

- Spese di rappresentanza: si effettua una variazione in aumento per la parte eccedente la soglia di deducibilità determinata per scaglioni di ricavo (criteri di congruità e coerenza); si effettua una variazione in diminuzione per il recupero delle quote di esercizi precedenti.

- Costi dei fabbricati civili (non strumentali, né beni-merce): variazione in aumento.

- Minusvalenze non deducibili e sopravvenienze passive ordinarie: variazione in aumento nel caso di beni a deducibilità limitata e per minusvalenze da assegnazione.

- Perdite su crediti indeducibili: variazione in aumento per perdite su crediti prive dei requisiti di certezza e precisione; le perdite sono deducibili per la parte eccedente il fondo svalutazione crediti di natura fiscale. Variazione in diminuzione per l’utilizzo di fondi svalutazione crediti tassati in precedenti esercizi a fronte di perdite deducibili.

- Erogazioni liberali: variazione in aumento per il 100% e variazione in diminuzione per la quota deducibile (art. 100, comma 2, TUIR).

21) Proventi da partecipazione

- Dividendi contabilizzati e incassati: variazione in diminuzione per la quota non imponibile (per società di capitali 95% dell’importo). La variazione è del 100% per i dividendi provenienti da società trasparenti e da partecipate residenti in paradisi fiscali.

- Dividendi contabilizzati ma non incassati: variazione in diminuzione per il 100%; la variazione è in aumento per la quota rilevante ai fini fiscali (per società di capitali 5%) in relazione ai dividendi contabilizzati in esercizi precedenti ma incassati nell’esercizio.

- Plusvalenze su partecipazioni esenti: variazione in diminuzione per la quota non imponibile (95%), in presenza dei requisiti Pex.

22) Altri proventi finanziari

- Remunerazione contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto: non è deducibile ogni tipo di remunerazione relativamente ai contratti di associazione in partecipazione quando sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi (art. 109, comma 9, TUIR). Analogamente, sono equiparati ai dividendi gli utili conseguenti.

23) Interessi passivi e altri oneri finanziari

- Minusvalenze su partecipazioni esenti: variazione in aumento per minusvalenze su partecipazioni con requisiti Pex.

- Interessi passivi eccedenti il 30% del ROL: variazione in aumento per interessi passivi indeducibili. L’eccedenza è riportabile ad esercizi successivi. Possibile stanziare le imposte anticipate.

- Interessi di “finanziamento” per immobili non strumentali: deducibili secondo le regole ordinarie degli oneri finanziari.

- Interessi su versamenti IVA trimestrali e interessi di “funzionamento” immobili non strumentali: variazione in aumento, in quanto indeducibili.

- Interessi di mora non pagati: variazione in aumento per la quota non pagata. Stanziamento delle imposte anticipate.

- Interessi per acquisto di autovetture: variazione in aumento pari al 60% per le auto aziendali e al 10% per le auto in uso promiscuo ai dipendenti (non rientrano nel calcolo del ROL).

- Interessi passivi su prestiti obbligazionari: variazioni in aumento per interessi superiori a quelli calcolati secondo il limiti stabiliti per legge.

24) Utili e perdite su cambi

- Utili e perdite su cambi da valutazione: variazione in aumento per perdite su cambi non realizzate. Variazione in diminuzione per proventi su cambi non realizzati. Si considerano realizzate le differenze di cambio per adeguamento del saldo del conto cassa e conti correnti in valuta. Variazioni di segno opposto per utili/perdite non realizzati in esercizi precedenti e riversati nell’esercizio. Stanziamento delle imposte anticipate e differite.

25) Rivalutazioni

- Svalutazioni e plusvalenze iscritte su partecipazioni: componenti non rilevanti fiscalmente (compresi versamenti “sottozero”).

26) Svalutazioni

- Svalutazioni e plusvalenze iscritte su partecipazioni: componenti non rilevanti fiscalmente (compresi versamenti “sottozero”).

27) Proventi straordinari

- Plusvalenze rateizzate su beni posseduti da almeno 3 anni: variazione in diminuzione per l’importo della plusvalenza realizzata. Variazione in aumento per quota imponibile dell’esercizio e per quote di plusvalenze di precedenti esercizi.

- Plusvalenze su beni ammortizzati in via anticipata (disallineamento): in caso di differenza tra valore civile e fiscale del bene, occorre effettuare una variazione in aumento per la maggiore plusvalenza solo fiscale.

- Plusvalenze su beni a deducibilità limitata: variazione in diminuzione per la quota non imponibile in base al rapporto tra ammortamenti non dedotti e ammortamenti complessivi.

- Plusvalenze su partecipazioni esenti: variazione in diminuzione per la quota non imponibile (95%), in presenza dei requisiti Pex.

- Sopravvenienze attive su cessione contratto leasing: variazione in aumento pari alla differenza tra valore normale del bene ceduto e provento iscritto nel conto economico. Per il leasing immobiliare, la sopravvenienza è ridotta della quota capitale dei canoni non dedotta in quanto riferita al valore dell’area sottostante o pertinenziale.

- Sopravvenienze attive non imponibili: variazione in diminuzione per eventuali proventi a fronte di oneri non dedotti in esercizi precedenti (es.: rimborso imposte non deducibili).

28) Oneri straordinari

- Minusvalenze non deducibili: si effettua una variazione in aumento.

- Minusvalenze su partecipazioni esenti: variazione in aumento per minusvalenze su partecipazioni con requisiti Pex.

- Sopravvenienze passive indeducibili: variazione in aumento per costi di competenza di esercizi precedenti. In caso di accertamento per costi non di competenza, diritto al rimborso delle maggiori imposte pagate nell’anno in cui il costo doveva essere dedotto.

29) Imposte sul reddito

- Imposte indeducibili (o non imponibili): variazione in aumento. L’Irap pagata nell’esercizio è deducibile per il 10%.

© Copyright 2020 - Ge. Da. sas di Giancarlo Chillè & C. - Codice fiscale e Partita IVA: 02505410924

Sede legale e amministrativa: Via Sidney Costantino Sonnino, 3 - 09125 - Cagliari (CA)

E-mail: info@gedasas.net - PEC: gedasascagliari@pec.it

Iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari dal 20 maggio 1999 al n. REA 204106

Dal 1999 elaborazione dati per le imprese

Informazioni legali | Privacy Policy e Cookie Policy

Sito web by Chronos srl

Questo sito web fa uso di cookies. Si prega di consultare la nostra informativa sulla privacy per i dettagli.

OK