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Transfer pricing

Il transfer pricing è una tecnica volta a spostare reddito tra un Paese ed un altro attraverso l’applicazione, nelle operazioni infragruppo, di corrispettivi più elevati o più bassi di quelli che sarebbero fissati tra imprese indipendenti. Lo spostamento del reddito avviene generalmente  verso i Paesi a bassa fiscalità, per usufruire del minor carico fiscale.

La disciplina italiana del transfer pricing è contenuta nell'articolo 110, comma 7, del TUIR. Esso prevede la modalità di determinazione del prezzo appropriato nel trasferimento della proprietà di beni/servizi intangibili attraverso operazioni infragruppo. 

La previsione si applica al caso di determinazione dei prezzi o dei profitti relativi ad operazioni che intercorrono tra due imprese collegate residenti in Paesi a fiscalità diverse (cross-border) come ad esempio due controparti di una multinazionale.

La ratio è quella di verificare se le operazioni infragruppo siano poste in essere rispettando il principio di libera concorrenza (c.d. arm’s length principle), in modo tale che sussista corrispondenza tra il prezzo praticato nelle operazioni commerciali tra imprese associate e quello che sarebbe pattuito tra imprese indipendenti, in condizioni similari, sul libero mercato.

Le disposizioni in materia di transfer pricing si applicano a residenti nel territorio dello Stato che pongono in essere operazioni suscettibili di generare componenti positivi o negativi di reddito con società non residenti che, direttamente o indirettamente, li controllano, ne sono controllate o sono soggetti a comune controllo.

La determinazione del prezzo appropriato va operata secondo due modalità alternative:

1) qualora ne derivi un aumento del reddito, si basa sul "prezzo secondo condizioni ed ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili";

2) qualora ne derivi una diminuzione del reddito, si basa sul "prezzo secondo condizioni ed ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili" quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi;

- a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

- a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento che: a) sia stata resa definitiva; b) sia stata operata nel rispetto del principio di libera concorrenza; c) sia stata esercitata da uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni che preveda un adeguato scambio di informazioni.

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